Cosa sono le misure cautelari?    

Sono provvedimenti limitativi delle libertà personale e patrimoniale dell’individuo, disposte dal giudice per finalità di cautela processuale anche nella fase delle indagini preliminari volte a garantire una corretta acquisizione degli elementi probatori, della difesa sociale e ad evitare che durante il procedimento penale si abbiano ulteriori pregiudizi ad esempio per la persona offesa. In altre parole, sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi tesi ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della sentenza ovvero determinare l’aggravamento delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati (art. 272-325 c.p.p.).

Le misure cautelari pertanto non hanno la funzione di anticipazione dell’esecuzione della pena, poiché rimane applicabile la presunzione di non colpevolezza prevista nella Costituzione.

Misure cautelari giudice

I caratteri delle misure cautelari

I caratteri di tali misure sono:

  • Strumentalità: le misure sono sottese ad evitare i pericoli sopra indicati;
  • Urgenza: si ha una situazione d’urgenza quando un ritardato intervento rende probabile il verificarsi di uno dei fatti temuti;
  • Prognosi di colpevolezza allo stato degli atti: come si vedrà, una misura cautelare richiede l’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza fondato sugli elementi di prova pervenuti al PM dall’inizio delle indagini;
  • Tassatività: essendo coperte da riserva di legge, le misure possono essere disposte solo nei casi e modi previsti dalla legge;
  • Immediata esecutività: l’articolo 293 c.p.p. prevede l’immediata esecutività del provvedimento cautelare tutelando la necessità di evitare i pericoli.
  • Provvisorietà: da un lato vi è il provvedimento non condiziona in alcun modo la decisione definitiva, dall’altro lo stesso provvedimento è revocabile o modificabile.
  • Giurisdizionalità: sono applicabili su provvedimento del giudice;
  • Impugnabilità: è possibile proporre impugnazione sia in merito (riesame) sia di legittimità (ricorso per cassazione)
  • Discrezionalità: è subordinata alla discrezione del giudice il quale dovrà adeguare e proporzionare la misura alle concrete esigenze.

I presupposti, le cd. condizioni di applicabilità

Gravità del delitto: l’articolo 280 c.p.p. individua i reati a cui sono applicabili le misure cautelari coercitive e interdittive, escludendo tassativamente le contravvenzioni in cui potranno essere adottate solamente misure cautelari reali; viene inoltre determinato un limite di pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari:

  • delitti punibili con la reclusione fino a tre anni (nessuna misura personale coercitiva e interdittiva, solo reale)
  • delitti punibili con la reclusione superiore a tre anni (tutte le misure personali tranne la custodia in carcere)
  • delitti punibili con la reclusione di almeno cinque anni o l’ergastolo (tutte le misure personali)

Punibilità in concreto: ai sensi dell’articolo 273 co .2 c.p.p. occorre che il delitto addebitato all’imputato sia punibile in concreto;

  • Gradi indizi: previsto dal codice quale requisito di applicazione di una misura cautelare personale sono i gravi indizi di colpevolezza; tali indizi possono essere intesi in senso stretto (meri indizi di prova) ovvero prove rappresentative (testimone del reato); è stata pertanto elaborata una definizione da cui si può evincerne la natura “il quantum di prova che serve a legittimare la misura cautelare”.

Le cd. esigenze cautelari

  • pericolo di inquinamento della prova: tale onere grava sul PM il quale dovrà dimostrare l’attuale pericolo di acquisizione della prova e di acquisizione “genuina” della stessa; dovrà pertanto, a pena di nullità, indicare le circostanze di fatto fondanti la situazione di pericolo nel provvedimento.
  • pericolo di fuga: sussiste quando l’imputato si è dato alla fuga o nel caso di pericolo attuale e concreto che si dia alla fuga.
  • pericolo che vengano commessi determinati reati: il pericolo deve essere concreto e attuale e relativo alla commissione di alcuni reati (ad es. criminalità organizzata, delitti della stessa indole di quelli per cui si procede).

Chi applica le misure cautelari?

Il procedimento è del tutto autonomo da quello principale che ha ad oggetto l’imputazione e tipicamente si avvia già nella fase delle indagini preliminari ogni qualvolta si manifesti una o più delle esigenze cautelari. Per evidenti ragioni di garanzia unico soggetto competente a intervenire sulla libertà dell’indagato e/o dell’imputato, limitandola, è il “Giudice che procede” (art. 279 c.p.p.).

A seconda dei casi, quindi, sarà:

  • il Giudice per le indagini preliminari;
  • il Giudice per l’udienza preliminare
  • il Giudice del dibattimento;
  • il Giudice della impugnazione di merito.

La misura cautelare scelta dal Giudice dovrà essere ispirata ai principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità. Qualora si ravvisi le condizioni la misura

Quali sono le misure cautelari?

Le misure cautelari si suddividono, in base alla libertà che viene limitata, in misure personali e misure reali:

  • le misure cautelari personali incidono sulla libertà fisica dell’indagato o imputato; 
  • le misure cautelari reali incidono sulla sfera patrimoniale dell’indagato o imputato;

Le misure personali limitano la libertà individuale e altri diritti e facoltà nei rapporti familiari e sociali e si dividono in misure coercitive ed interdittive.

MIsure cautelari carcere

Misure coercitive custodiali

  • arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) di base prevedono l’obbligo per il soggetto di non allontanarsi dal luogo indicato nel provvedimento; il Giudice può prevedere modalità più o meno rigide nei casi concreti. L’imputato agli arresti domiciliari è considerato in stato di custodia cautelare (potrà commettere il delitto di evasione ex art. 385 c.p. ed il presofferto andrà a decurtare il quantum da scontare in caso di condanna definitiva);
  • custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), costituisce la misura massimamente afflittiva;
  • la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri;
  • la custodia in casa di cura

Misure di mera coercizione

  • il divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), che impedisce al soggetto di fuoriuscire dal territorio nazionale;
  • l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.), con il quale il giudice indica i giorni e le ore di presentazione, tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato;
  • il divieto di dimora (art. 283 c.p.p.) che consiste nella prescrizione di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza la previa autorizzazione del giudice procedente;
  • l’obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) che si risolve nella prescrizione di non allontanarsi, senza la previa autorizzazione del giudice procedente, dal territorio del comune di dimora abituale
  • l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) consistente nel dovere di lasciare immediatamente la casa familiare e di non accedervi senza la previa autorizzazione del giudice che procede.
  • il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.), che comporta la impossibilità per il soggetto di avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa;

Misure interdittive

  • la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p.) che determina la privazione temporanea dei poteri ad essa inerenti;
  • la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.) può consistere anche nella interdizione solo parziale delle attività ad esso connesse;
  • il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 289-bis c.p.p.), introdotto con la L. 09/01/2019, n. 3, prevede la interdizione a concludere contratti con la P.A., fatto salvo l’ottenimento di prestazioni di un pubblico servizio;
  • il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.) può avere natura anche solo parziale;

Misure di sicurezza applicate provvisoriamente

In via cautelare possono altresì venire applicate in via provvisoria e solo in presenza di determinati e precisi requisiti alcune misure di sicurezza quali:

  • il ricovero presso un ospedale psichiatrico (oggi REMS) per l’imputato infermo di mente totale;
  • il ricovero presso una casa di cura e custodia per il semi infermo mentale.

Misure cautelari reali

Sono forme reali di cautela, comportano l’indisponibilità temporanea di cose e beni mobili e immobili; il loro fine comune è quello di garantire l’esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l’uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati.

I presupposti per la loro applicazione sono il fumus del reato e il periculum in mora, e si applicano indipendentemente dalla custodia cautelare in carcere. L’ordinamento prevede:

  • sequestro preventivo, al fine di non consentire all’imputato la completa disponibilità di un determinato bene o beni idonei a configurare un rischio di aggravamento le conseguenze del reato o la commissione di altri;
  • sequestro conservativo, con lo scopo di garantire la possibilità del pagamento di pene pecuniarie o di somme risarcitorie, privando l’imputato la disponibilità dei propri beni.

Schema misure cautelari

Le misure cautelari così spiegate possono essere forse un po’ difficili da ricordare è per questo che ho preparato uno schema riepilogativo che ti aiuti a ricordarle al meglio. Ovviamente questo schema sulle misure cautelari è stato realizzato con il metodo Studiare Diritto Facile; se non lo conosci ancora ti invito a scoprirlo cliccando qui.

Se vuoi scaricare questo schema sulle misure cautelari clicca qui. Se sei interessato ad ascoltare un video ripasso sulle misure cautelari, invece, ti invito a vedere questo video che ho realizzato in collaborazione con Diritti al Punto.

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