La redazione delle conclusioni di un atto introduttivo civile, qualunque esso sia, diviene il momento in cui si perfeziona nei confronti dell’Autorità giudiziaria adita il cd. petitum; il legale infatti all’esito delle deduzioni sia in fatto che in diritto formula tali conclusioni, secondo l’ordine di rito e di trattazione, al fine di ottenere la tutela dei “beni” e degli interessi del proprio Cliente per mezzo della sentenza o provvedimento favorevole del Giudice adito. Esse, infatti, esprimono ciò che si vuole ottenere dal giudizio e quali sono i provvedimenti richiesti al giudice investito della causa; il loro contenuto andrà modulato in base alle allegazioni e alle eccezioni contenute nella parte in fatto e in quella in diritto.

Le conclusioni, di norma, vengono riportare nella parte finale dell’atto dopo che il legale della parte ha sostenuto e dedotto le proprie valutazioni nel merito e vengono esposte sotto forma di elenco seguendo un criterio graduale precedute da una formula di rito: ne riportiamo un esempio a titolo esemplificativo.

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via principale …

2) In via subordinata …

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.

In via istruttoria:

– si richiede l’interrogatorio formale di Tizio, legale rappresentante di parte convenuta, sui seguenti capitoli: Vero che (…)

– si richiede l’ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: Vero che (…). Si indicano quali testimoni i signori Mevio e Filano.

– si chiede che il Giudice adito voglia ordinare l’esibizione dei seguenti documenti (art. 210 e ss. c.p.c.): (…) oppure ordinare l’ispezione dei seguenti luoghi (art. 258 e ss. c.p.c.): (…)

Nella denegata ipotesi di ammissione della prova, eventualmente ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con termine per l’indicazione dei testi.

Si dovrà inoltre graduare le domande secondo uno schema fisso che prevede prima le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito (per gli atti di costituzione in giudizio del convenuto), poi le domande principali di merito e le eventuali domande subordinate di merito ed infine la richiesta di rifusione delle spese processuali.

Ne conviene precisare che vi sono delle differenze tra un giudizio incardinato mediante atto di citazione o ricorso:

  • riguardo l’atto di citazione, le conclusioni dovranno seguire l’ordine sopra proposto a cui dovranno corredarsi le richieste istruttorie; sul punto, nella prassi viene inserita una formula di rito del seguente tenore “con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d’ora la concessione” con il fine di carpire da controparte ogni profilo istruttorio ed adeguatamente contestarlo.

Altra peculiarità del rito ordinario risulta essere la possibilità di precisazione delle domande ed eccezioni già formulate sino alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. e in particolare la facoltà di precisare tali domande, senza proporne di nuove, nella concedenda memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.

  • riguardo il ricorso, tale atto risulta essere peculiare in quanto per gli atti introduttivi delle parti ex art. 167 c.p.c. delle decadenze tassative circa le domande ed eccezioni formulate ed in particolare le istanze istruttorie che dovranno essere formulate e richieste obbligatoriamente in tale atto (ad esempio richieste di esibizione, CTU, interrogatori formali, prove per testi ed acquisizioni documentali).

LE TIPOLOGIE DI PRONUNCE RICHIESTE AL GIUDICE ADITO

Per redigere le conclusioni ad esempio di un atto di citazione, il legale dovrà conoscere molto chiaramente la tipologia di sentenze che vuole ottenere dal Giudice al fine di tutelare il proprio Cliente:

  1. la sentenza dichiarativa (o di mero accertamento) si limita ad accertare la fondatezza o meno delle domande o eccezioni avanzate dalle parti; può considerarsi tale anche la sentenza che respinge la domanda dell’attore (ad esempio accoglimento dell’eccezione di intervenuta prescrizione);
  2. la sentenza di condanna contiene l’ordine, oltre all’accertamento, di tenere un determinato comportamento di facere, non facere o dare rivolto alla parte soccombente (ad esempio pagare il risarcimento del danno);
  3. la sentenza costitutiva crea, modifica o estingue un rapporto giuridico (ad esempio annullando un atto o producendo gli effetti del contratto che doveva essere concluso, sentenza di separazione o divorzio).

L’ARTICOLO 167 c.p.c.

Tale articolo prevede che nelle conclusioni debbano formularsi a partire da quelle questioni che possono condizionare lo svolgimento del processo cioè le questioni pregiudiziali di rito e le questioni preliminari di merito; le prime impediscono il mero nascere/istruzione della controversia avanti al Giudice adito (es. difetto di giurisdizione/competenza, condizione dell’azione), le seconde sono volte a risolvere preliminarmente la controversia nel merito (es. prescrizione, decadenza, incapacità del soggetto agente).

Nella prassi, si assiste a casi di “cumulo” di domande/richieste formulate al Giudice volte ad esempio a sentir pronunciare sentenza di accertamento e di condanna (es. risoluzione contrattuale e condanna al risarcimento del danno).

* * *

Occorre rilevare infine come la formulazione delle conclusioni costituiscano il fattore di collegamento tra le valutazioni in merito sviscerate nel corpo dell’atto e il Giudice chiamato a decidere la controversia; rappresentano in questo senso, qualora vengano redatte correttamente, la prima “carta vincente” da utilizzare in processo al fine di addivenire ad un esito fausto della causa.

Riepilogando, la redazione delle conclusioni nell’atto di civile dovrà basarsi sui seguenti criteri:

  1. Osservare l’ordine dell’articolo 167 c.p.c. (questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito)
  2. Graduare le conclusioni in relazione alle domande in via principale ed in via subordinata (sentenza di accertamento, condanna o costitutiva)
  3. Formulare richieste istruttorie (facoltative e obbligatorie)
  4. Chiedere la condanna alle spese e riserva di sollevare altre eccezioni o domande e di precisare le istanze istruttorie.

In via istruttoria:

  • si richiede l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sui seguenti capitoli: Vero che (…)
  • si richiede l’ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: Vero che (…). Si indicano quali testimoni i signori: (…)
  • si chiede che il Giudice adito voglia ordinare l’esibizione dei seguenti documenti (art. 210 e ss. c.p.c.): (…) oppure ordinare l’ispezione dei seguenti luoghi (art. 258 e ss. c.p.c.): (…)

Nella denegata ipotesi di ammissione della prova, eventualmente ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con termine per l’indicazione dei testi.

Inoltre si chiede che il Giudice adito voglia disporre la nomina di CTU, al fine di (…).

All’atto dell’iscrizione a ruolo saranno prodotti i seguenti documenti: (indicare i documenti allegati a sostegno delle proprie richieste).

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d’ora la concessione.

Per saperne di più sull’argomento, ecco di seguito un video realizzato in collaborazione dell’Avv. Benedetta Latini di Diritto Al Punto.

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