Dolo eventuale e colpa cosciente: un tema rilevante da sempre discusso tra gli studiosi di diritto penale per le loro sottili sfumature; proviamo a comprenderli meglio e cerchiamo di farlo, come al solito, usando il metodo Studiare Diritto Facile.

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Colpa cosciente: definizione

La colpa cosciente ricorre quando l’agente prevede che la sua condotta possa cagionare l’evento dannoso, ma agisce ugualmente con la convinzione e fiducia di poterlo evitare.

dolo eventuale e colpa cosciente

Il classico caso di scuola che si propone, a titolo esemplificativo, è quello del lanciatore di coltelli verso una persona davanti al bersaglio, qui il soggetto agente è consapevole del rischio che sta correndo ma è sicuro di poter evitare di colpire la persona grazie alla sua abilità. Il legislatore pertanto ha stabilito che nei casi di colpa cosciente la pena sia aggravata (articolo 61 n.3 c.p.). La colpa cosciente si caratterizza, dunque, rispetto alla colpa in generale, per il fatto che l’agente si rappresenta e prevede l’offesa ma erroneamente ritiene con certezza che non si verificherà come conseguenza della propria azione od omissione. L’elemento determinante è l’atteggiamento psicologico dell’agente che non accetta neppure il rischio del verificarsi del risultato medesimo. 

Sul punto, la Cassazione si è espressa sulla distinzione di cui si dirà in seguito, precisando che la colpa con previsione, è cosa diversa rispetto alla prevedibilità dell’evento e prescinde dalla gravità della colpa, occorrendo che l’agente:

  1. abbia concretamente previsto l’evento
  2. si sia rappresentato la possibilità del verificarsi dello stesso sia pure con la convinzione di evitare che si verifichi.

La colpa si fonda sulla violazione di regole cautelari che si formano su base normativa o tenendo conto dell’esperienza che consente di attribuire carattere di prevedibilità a certe violazioni. La prevedibilità degli eventi dannosi sta alla base della formazione della regola cautelare, ma è richiesta anche la prevedibilità dell’evento in concreto. Se si prende a parametro della colpa con previsione la prevedibilità dell’evento, sottolinea la Corte, si è fuori strada perché la prevedibilità è il fondamento della colpa. Deve esistere qualcosa in più rispetto alla mera prevedibilità dell’evento e ciò non può essere costituito dalla gravità delle violazioni compiute, bensì da elementi di natura sintomatica, che consentano di affermare se l’evento sia stato effettivamente previsto dall’agente nel caso di specie. 

Dolo eventuale: definizione

Il dolo eventuale sussiste quando l’evento è preso in considerazione solo come eventualità, ma non come fine diretto. Il soggetto, cioè, accetta il rischio che l’evento si verifichi, e quindi agisce anche a costo di cagionarlo, pur non avendolo preso di mira (scelto quale obiettivo primario).

La Cassazione infatti “individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell’accettazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo seguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un’azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva(ex multis Cass. 12954/2008).

Le righe per convenienza sottolineate fanno emergere la definizione che la giurisprudenza di legittimità ha formulato in relazione al dolo eventuale. Tale assunto appare chiaro perlopiù in via astratta dato che il soggetto agente si prefigura la probabilità del verificarsi dell’evento, anche se non se l’è posto quale obiettivo (elemento tipico delle fattispecie dolose). Per contro, a fronte di un’astratta ma chiara definizione, permane la difficoltà ad identificare quale figura tra dolo eventuale e colpa cosciente applicare alle singole fattispecie concrete; a tal fine la dottrina e la giurisprudenza sono state costrette ad elaborare dei criteri/teorie di cui diremo qui di seguito.

Distinguere dolo eventuale e colpa cosciente? Le teorie.  

Si sono dunque sviluppate differenti teorie improntate a stabilire la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, le quali possono essere essenzialmente distinte in tre poli principali: teorie intellettualistiche, teorie volontaristiche e teoria dell’accettazione del rischio.

  • Le TEORIE INTELLETTUALISTICHE, ormai minoritarie, fondano il dolo eventuale sull’elemento intellettivo della prevedibilità dell’evento, ovvero nell’assenza dell’”operosa volontà” di evitare le conseguenze dannose da parte dell’agente. Richiamiamo ora alcune tra le più utilizzate teorie intellettualistiche:
  1. Teoria della probabilità: il dolo eventuale sussiste per il solo fatto che l’agente si rappresenta l’evento come conseguenza probabile della propria condotta senza che sia necessario il riscontro di alcun coefficiente volontaristico. Viceversa, la colpa cosciente si ha quando l’agente consideri l’evento soltanto possibile.
  2. Teoria della possibilità: ai fini della punibilità a titolo di dolo è sufficiente la sola rappresentazione della possibile verificazione dell’evento; in particolare si distingue in base alla conoscenza posseduta dal soggetto attivo, ossia tra conoscenza concreta della pericolosità della propria condotta e la conoscenza astratta della stessa.
  3. Teoria della “operosa volontà di evitare”: il dolo eventuale va escluso allorché l’agente abbia messo in atto misure astrattamente idonee ad evitare l’evento.
  4. Teoria dell’indifferenza o approvazione: si concentrano sull’atteggiamento interiore dell’autore rispetto all’evento; ricade in dolo eventuale chi si sia posto in atteggiamento di approvazione o mera indifferenza rispetto all’evento, in colpa cosciente chi spera che non si verifichi.

Tali teorie risultano carenti poiché non considerano del tutto la componente volitiva, la quale consente, pertanto, di creare quella relazione tra autore ed evento che è alla base del giudizio di colpevolezza.

  • Prevalenti si sono rivelate le TEORIE VOLONTARISTICHE, poiché hanno consentito di recuperare l’elemento della volontà, evitando la possibilità di imputazioni oggettive derivanti dalla prevalenza della sola componente rappresentativa. D’altro canto, le teorie volontaristiche, prevalenti nella giurisprudenza, si contraddistinguono per valorizzare il solo profilo volitivo del soggetto. Al giudice viene affidato il compito di verificare quale sarebbe stato il comportamento del soggetto ove fosse stata certa la verificazione dell’evento: se si può affermare che il soggetto avrebbe agito comunque si ricade nel dolo eventuale (cd. formula di Frank).

L’intervento delle Sezioni Unite nel 2014: il caso Thyssenkrupp

dolo eventuale e colpa cosciente thyssen

Con tale pronuncia[1] la Suprema Corte ha superato il criterio dell’accettazione del rischio, osservando come tale criterio sia in realtà presente anche nella colpa cosciente. Ha affermato che “in ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano l’attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie”.

  • Nella colpa cosciente, hanno spiegato i giudici, “si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia”.
  • Nel dolo, invece, “si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato”. In particolare, nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi”. È necessaria, quindi, “la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.

La stessa sentenza ha stabilito che non esiste una risposta definitiva per individuare in concreto il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, ma una serie di indici sintomatici da utilizzare in modo combinato.

Dolo eventuale e colpa cosciente: gli indici sintomatici

  • la condotta che caratterizza l’illecito ha un determinante rilievo, ad esempio negli illeciti di sangue, che costituiscono il classico paradigma della fattispecie[1].
  • rileva, negli ambiti governati da discipline cautelari, la lontananza della condotta standard; quanto più grave ed estrema è la colpa, tanto più si apre la strada ad una cauta considerazione della prospettiva dolosa[2].
  • la personalità, la storia e le precedenti esperienze talvolta indiziano la piena, vissuta consapevolezza delle conseguenze lesive che possono derivare dalla condotta e la conseguente accettazione dell’evento[3].
  • la durata e la ripetizione della condotta portano a considerare un comportamento repentino, impulsivo, quale ipotesi di una insufficiente ponderazione di certe conseguenze illecite.
  • la condotta successiva al fatto.
  • il fine della condotta, la sua motivazione di fondo e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali, cioè la congruenza del “prezzo” connesso all’evento non direttamente voluto rispetto al progetto d’azione.
  • la probabilità di verificazione dell’evento.
  • le conseguenze negative o lesive anche per l’agente in caso di verificazione dell’evento, si tratta di un tema ricorrente nell’infortunistica stradale, che accredita fortemente l’ipotesi colposa.
  • il controfattuale alla stregua della prima formula di Frank.

Questo è, secondo la Corte, il più importante e discusso indicatore del dolo eventuale che si configura quando, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, è possibile ritenere che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. Giunti al termine dell’analisi dei cd. indici somatici utilizzati dalla giurisprudenza aventi lo scopo sia di distinguere in astratto tra dolo eventuale e colpa cosciente sia di concludere quale profilo di colpevolezza applicare alle singole fattispecie concrete, in via generale occorre tenere a mente quanto precisato e ammonito dagli Ermellini secondo cui “il catalogo è aperto e ciascuna fattispecie concreta, analizzata profondamente, può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata indagine giudiziaria sul dolo eventuale”.

Una “facile” spiegazione della differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente

Vuoi capire meglio il tema della differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente? Con l’aiuto di Diritto al Punto (se vuoi sapere di più clicca qui) ho cercato di realizzare la video spiegazione breve ma efficace. Eccola di seguito:

Se vuoi scaricare lo schema sul dolo eventuale e la colpa cosciente clicca invece qui.


[1] Cassazione n. 3843/2014.

[1] Le caratteristiche dell’arma, la ripetizione dei colpi, le parti prese di mira e quelle colpite, sono importanti, nella prospettiva del dolo eventuale.

[2] Emblematico il contesto della circolazione stradale; è naturale pensare allo schema normativo della colpa cosciente, soluzione prevalentemente adottata dalla Suprema Corte.

[3] Nel caso della donna che aveva trasmesso il virus HIV al partner, vi era l’esperienza di un evento analogo che aveva colpito il precedente compagno, conducendolo alla morte. Il peso di una così drammatica circostanza è con tutta evidenza capace di orientare la lettura in chiave dolosa dei ripetuti, successivi contatti sessuali.

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