Decreto legge e decreto legislativo, nonostante la similitudine terminologica sono due fonti del diritto molto diverse tra loro. Con questo articolo cerchiamo di chiarire in modo semplice quali sono le principali differenze ma anche quali sono gli aspetti che hanno in comune. Per fare un po’ di chiarezza occorre partire da alcuni concetti giuridici di base, in fondo all’articolo troverai poi uno schema riassuntivo delle principali differenze realizzato con il metodo studiare diritto facile.

Il decreto legge e il decreto legislativo sono entrambi espressione del potere “legislativo” concesso al Governo in casi particolari.

Il potere legislativo è uno dei tre poteri che sono attribuiti allo stato. I tre poteri dello Stato sono:

  • Il potere legislativo che di regola spetta al parlamento
  • Il potere esecutivo che di regola spetta al governo
  • Il potere giudiziario che spetta alla magistratura.

Se il potere legislativo spetta al parlamento ti chiederai perché decreto legge e il decreto legislativo sono espressione del potere “legislativo” concesso al Governo.

Si tratta di una eccezione alla regola. In casi particolari che ora andremo a vedere più nel dettaglio, la Costituzione ammette che il potere legislativo venga esercitato anche dal Governo e non solo dal Parlamento.

Il Decreto legge e il decreto legislativo nella Costituzione

L’art. 77 della nostra Costituzione prevede che “in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge“.

decreti legge sono quindi fonti normative utilizzate dal Governo per fronteggiare problemi urgenti e straordinari (Es: terremoti, epidemie).

Dall’altro lato l’art. 76 della Costituzioneche disciplina il decreto legislativo prevede che “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. In parole semplici questo significa che il Parlamento può conferire al Governo il potere di legiferare a condizione che gli metta dei paletti:

  • Dia delle direttive da seguire
  • Stabilisca un tempo determinato per esercitare la delega
  • Individui chiaramente l’oggetto della delega.

Di norma il decreto legislativo è una fonte normativa che viene utilizzata per disciplinare materie complesse e specifiche (es. Testi Unici o Codici: Testo unico trasparenza, Testo unico ambientale, Codice del processo amministrativo) che provocherebbero rallentamenti o ritardi nei lavori parlamentari, a causa della complessità della procedura ordinaria di approvazione delle leggi.

Differenza tra Decreto legge e decreto legislativo nella procedura di adozione

Il decreto legge viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il giorno stesso presentato al Parlamento per la conversione in legge.

A questo punto le alternative sono due, il decreto legge:

  1. Viene convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione in G.U. (in questo caso in essa sarà assorbito);
  2. Non viene convertito, in questo caso ha una durata massima di 60 giorni, decorsi i quali perde efficacia dal momento della sua emanazione.

Per queste ragioni il decreto legge è una fonte normativa con efficacia normativa limitata nel tempo.

Lo stesso non si può dire del decreto legislativo.

Il decreto legislativo può essere emanato dal Governo solo se preventivamente autorizzato dal Parlamento con legge delega (questa legge è una normale legge del parlamento approvata con il procedimento ordinario disciplinato dall’art. 72, comma 4 della Costituzione).

Una volta che il Ministro o Ministri competenti ricevono la delega del parlamento sottopongono lo schema del decreto alla delibera del Consiglio dei Ministri. Se previsto dalla legge delega si procede al rispetto di ulteriori adempimenti (es: richiesta di pareri). Il decreto viene quindi approvato in via definitiva e promulgato dal Presidente della Repubblica (art. 76 Cost – art. 14 Legge 400/1988).

I limiti di Decreto legge e decreto legislativo

L’adozione di decreti legge e decreti legislativi, oltre a imporre la presenza di presupposti ben specifici e il rispetto di determinate procedure incontra anche dei limiti di contenuto.
Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione (cioè quelle che servono per adottare un decreto legislativo! Il che è ovvio in quanto solo il titolare del potere, cioè il parlamento, lo può delegare a qualcun altro, cioè il governo!);

b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione (cioè per materie delicate che sono: l’adozione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, quelli in materia di delegazione legislativa -cioè quelli che servono per conferire al governo il potere di adottare un decreto legislativo-, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi)

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (questa è una facoltà che spetta solo al parlamento ai sensi dell’art. 77, u.c. cost.);

e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.” (art. 15 della legge n. 400/1988)

Il decreto legge inoltre non può:

– disciplinare materie coperte da riserva di legge formale (cioè materie che per espressa previsione devono essere adottate con il procedimento legislativo ordinario ad opera del parlamento);

– sospendere o derogare le norme di rango costituzionale.

Questi limiti valgono solo per il decreto legge, mentre non valgono per il decreto legislativo, il cui unico limite è rispettare le condizioni di tempo e oggetto indicate nella legge delega. Nulla esclude poi che il Parlamento imponga limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Costituzione. In questo caso la violazione di tali limiti configurerà un eccesso di delega da parte del Governo, che dovrà essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

Schema delle differenze tra decreto legge e decreto legislativo

Cerchiamo ora di riassumere tutto in un piccolo schema realizzato con il metodo SDF.

differenza decreto legge e decreto legislativo

Con il metodo studiare diritto facile, come puoi vedere, i tratti in comune e le differenze tra decreto legge e decreto legislativo saltano all’occhio e sono facilmente memorizzabili. Memorizzare i contenuti proposti in questo schema è molto più semplice che non doverli assimilare da un manuale di diritto pubblico o costituzionale tutto rigorosamente bianco e nero. Dell’importanza di fare un buono schema di diritto che solleciti efficacemente la tua memoria visiva parlo diffusamente nel mio video corso Studiare Diritto Facile, per saperne di più clicca qui.

Se ora vuoi sapere qualcosa di più sull’argomento ti consiglio di vedere la mia pillola in materia di decreto legge e decreto legislativo:

Differenza tra decreto legge e legislativo e legge

Quanto spiegato fino a qui permette di chiarire quale sia la differenza tra i decreti legge e legislativi rispetto alla legge cosiddetta ordinaria.

Come abbiamo visto sia il decreto legge che il decreto legislativo costituiscono espressione del potere “legislativo” concesso al Governo in casi particolari; solo “In casi particolari”, in quanto la regola è che il titolare del potere legislativo sia il parlamento e solo eccezionalmente (nelle ipotesi e con i limiti che abbiamo ampiamenti visto sopra) questo potere possa essere delegato al Governo (il Governo infatti, per sua natura è titolare di un altro potere: quello amministrativo).

Tanto chiarito va da sé che la differenza tra decreti legge e legislativi e la legge ordinaria è che: i primi sono atti normativi del Governo, la seconda è atto normativo del parlamento. La legge è la fonte normativa per eccellenza che costituisce espressione dell’esercizio del potere legislativo da parte del parlamento.

decreto legge e decreto legislativo
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