5 – La fase istruttoria del processo di cognizione

Il processo civile si apre con l’atto di citazione, cui segue la notifica dell’atto stesso al convenuto. Perfezionata la notifica, l’attore deve costituirsi, cioè deve dare ufficialmente in carico la sua controversia al giudice. La costituzione avviene con il deposito nella cancelleria del Tribunale competente dell’atto di citazione, dei documenti prodotti, della procura alle liti e della relata di notifica assieme alla nota di iscrizione a ruolo. A questo momento processuale segue la comparsa di costituzione da parte del convenuto, cioè la prima difesa utile con la quale, il convenuto stesso, può e deve eventualmente proporre domande riconvenzionali o domanda di chiamata in causa del terzo. Con il deposito della comparsa di costituzione e i relativi documenti e chiaramente la procura conferita all’avvocato, si chiude la prima fase del processo civile che è detta fase introduttiva. Questa fase, come ormai hai capito, ha lo scopo di creare il primo contatto processuale fra le parti e con il giudice. A questa fase ne seguono altre e la prima che incontriamo è la fase istruttoria.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2023
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Questa lezione sarà dedicata allo studio della fase istruttoria del processo ordinario di cognizione, in particolare:

  1. Le memorie integrative ex art. 171 TER
  2. Il giudice istruttore
  3. la trattazione della causa
  4. L’istruzione probatoria
  5. I singoli mezzi di prova